06

Mag

2008

statuto cartacanta
chi siamo - lo statuto
> dell’Associazione culturale CaRtaCaNta© laboratorio di materiali narrativi.

www.cartacantalab.com
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Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione Culturale di seguito denominata CaRtaCaNta© laboratorio di materiali narrativi, con sede in Vicenza, via corso Padova 134.

Art. 2 – Finalità.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro.
L'Associazione ha i seguenti scopi:
a. promuovere e favorire iniziative culturali connesse con la pratica individuale e collettiva della lettura e dell’espressione scritta in ogni sua forma, con  intenti tecnico-professionali e artistici, su base locale, regionale, nazionale e internazionale;
b. promuovere e favorire attività di istruzione e formazione;
c. promuovere e favorire attività editoriali;
d. promuovere e organizzare eventi e manifestazioni a carattere culturale connessi alla pratica individuale e collettiva della lettura e dell’espressione scritta in ogni sua forma;
e. promuovere e favorire la divulgazione culturale collegata alla pratica individuale e collettiva della lettura e dell’espressione scritta in ogni sua forma;
f. l'associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali;
g. l'associazione potrà assumere incarichi da Enti ed Istituti Pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione purché volta al conseguimento delle finalità sociali.
L'Associazione potrà altresì, in relazione agli scopi suddetti, compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, che direttamente o indirettamente persegua le finalità sociali.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'Associazione è quinquennale, prorogabile con disposizioni dell’Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni di qualsiasi tipo che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato  all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo
individuale.

Art. 5 - Ammissione dei Soci.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 - Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività sociali;
2) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Viene istituito un fondo comune dell’Associazione, i cui libri contabili e il relativo bilancio vengono redatti, aggiornati e conservati dal tesoriere in carica.


Art. 8 - Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea dei Soci.


L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
d. la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
e. l'approvazione dei regolamenti interni;
f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso o mail ordinaria, a indirizzo comunicato dall’associato, da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la
maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.


Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. La delega si intende in forma scritta e firmata dal membro delegante. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.
Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo.


Al Consiglio Direttivo spetta:
a. la gestione dell'associazione;
b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
c. deliberare sull'ammissione dei soci;
d. convocare l'assemblea;
e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea . Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Revisione dello Statuto e scioglimento.

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che
perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.



Vicenza, 07 settembre 2007


Alberto Carollo

Patrizia Sartori

Luciano Pontarin

Sabrina Gialdoni

Renata Bongiolo
Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Maggio 2010 23:19